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Etichettatura dei prodotti tessili

Attualmente la disciplina dell'etichettatura dei prodotti tessili è contenuta prevalentemente nel Regolamento UE 1007/2011, che prevede che i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale siano muniti di un'etichetta o di un contrassegno recante la composizione fibrosa.

Nell'etichetta o nel contrassegno devono essere riportate:

  • la composizione fibrosa del prodotto, utilizzando solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011, senza usare abbreviazioni. L'indicazione delle fibre deve essere riportata in ordine decrescente di peso. Le fibre devono essere indicate in lingua italiana;
  • la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» per indicare la presenza di parti non tessili di origine animale (es. pelliccia, pelle, avorio, ecc.), senza obbligo di specificare la parte di origine animale.

L'etichetta deve essere saldamente fissata.

Il contrassegno può essere applicato mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.

Tutte le informazioni facoltative (relative ad es. alla manutenzione del prodotto, ai c.d. "qualificativi", ai marchi o alle denominazioni commerciali) riportate sulle etichette dei prodotti tessili, devono essere nettamente separate dalle indicazioni relative alla composizione (previste dal Regolamento 1007/2011) e devono essere veritiere.

Sono obbligati ad osservare le norme sull'etichettatura dei prodotti tessili tutti coloro che producono o commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito. In dettaglio:

  • Il fabbricante, quando immette un prodotto tessile sul mercato, garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni rese;
  • Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni rese;
  • Il distributore, quando mette a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge. Un distributore è considerato fabbricante se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l'etichetta o ne modifica il contenuto.
I prodotti tessili immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 con etichettatura conforme alla legislazione precedente, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.

Sicurezza dei prodotti tessili

Le norme relative alla Sicurezza generale dei prodotti, contenute negli artt. 102- 113 del Codice del Consumo si applicano anche ai prodotti tessili che, di conseguenza, non devono presentare rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

Per la sicurezza dei consumatori sono previste le seguenti informazioni obbligatorie da riportare sul prodotto tessile o sul relativo imballaggio:

I dati identificativi del produttore: identità ed estremi del produttore o dell'importatore (denominazione/ragione sociale/marchio registrato e sede);

I dati identificativi del prodotto, mediante il riferimento al tipo di prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

Ove necessario, le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono di immediata percezione senza adeguate avvertenze.

Sui prodotti tessili non è prevista l'apposizione della marcatura CE.

Per gli obblighi degli operatori economici relativi alla sicurezza si rinvia alla guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature".

Controlli

I controlli sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili vengono svolti dalle Camere di Commercio, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altri organi di vigilanza quali la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.

I controlli attuati dalle Camere di Commercio prevedono lo svolgimento di attività ispettive nei luoghi di produzione e di commercializzazione dei prodotti. Il controllo può essere: visivo, documentale e di laboratorio.

Normativa

Regolamento UE 1007/2011 e s.m.i.
Legge n. 883/73 (risultano abrogati gli articoli da 1 a 13)
D.P.R. 515/76 (abrogati alcuni articoli)
D.Lgs.n. 194/99 (come modificato)
D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 Codice del Consumo Artt. 102-113
D.Lgs. 133/2009
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) e s.m.i.
Reg. CE n. 765/2008

Tutta la normativa è disponibile nel sito www.normattiva.it

Approfondimento

Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature" in distribuzione presso la sede della Camera di Commercio di Treviso (Uffici Urp e Attività a Tutela del Consumatore) e la sede distaccata di Conegliano.

Atti e materiali: seminario del 29 ottobre 2012

Atti e materiali del seminario "La normativa sulla sicurezza e l'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature", tenutosi in Camera di Commercio il 29 ottobre 2012.

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