Attualmente la disciplina dell'etichettatura dei prodotti tessili è contenuta prevalentemente nel Regolamento UE 1007/2011, che prevede che i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale siano muniti di un'etichetta o di un contrassegno recante la composizione fibrosa.
Nell'etichetta o nel contrassegno devono essere riportate:
L'etichetta deve essere saldamente fissata.
Il contrassegno può essere applicato mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.
Tutte le informazioni facoltative (relative ad es. alla manutenzione del prodotto, ai c.d. "qualificativi", ai marchi o alle denominazioni commerciali) riportate sulle etichette dei prodotti tessili, devono essere nettamente separate dalle indicazioni relative alla composizione (previste dal Regolamento 1007/2011) e devono essere veritiere.
Sono obbligati ad osservare le norme sull'etichettatura dei prodotti tessili tutti coloro che producono o commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito. In dettaglio:
Le norme relative alla Sicurezza generale dei prodotti, contenute negli artt. 102- 113 del Codice del Consumo si applicano anche ai prodotti tessili che, di conseguenza, non devono presentare rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori.
Per la sicurezza dei consumatori sono previste le seguenti informazioni obbligatorie da riportare sul prodotto tessile o sul relativo imballaggio:
I dati identificativi del produttore: identità ed estremi del produttore o dell'importatore (denominazione/ragione sociale/marchio registrato e sede);
I dati identificativi del prodotto, mediante il riferimento al tipo di prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
Ove necessario, le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono di immediata percezione senza adeguate avvertenze.
Sui prodotti tessili non è prevista l'apposizione della marcatura CE.
Per gli obblighi degli operatori economici relativi alla sicurezza si rinvia alla guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature".
I controlli sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili vengono svolti dalle Camere di Commercio, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altri organi di vigilanza quali la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.
I controlli attuati dalle Camere di Commercio prevedono lo svolgimento di attività ispettive nei luoghi di produzione e di commercializzazione dei prodotti. Il controllo può essere: visivo, documentale e di laboratorio.
Regolamento UE 1007/2011 e s.m.i.
Legge n. 883/73 (risultano abrogati gli articoli da 1 a 13)
D.P.R. 515/76 (abrogati alcuni articoli)
D.Lgs.n. 194/99 (come modificato)
D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 Codice del Consumo Artt. 102-113
D.Lgs. 133/2009
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) e s.m.i.
Reg. CE n. 765/2008
Tutta la normativa è disponibile nel sito www.normattiva.it
Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature" in distribuzione presso la sede della Camera di Commercio di Treviso (Uffici Urp e Attività a Tutela del Consumatore) e la sede distaccata di Conegliano.
Atti e materiali del seminario "La normativa sulla sicurezza e l'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature", tenutosi in Camera di Commercio il 29 ottobre 2012.
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