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Etichettatura generale dei prodotti

I prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio italiano, devono riportare obbligatoriamente, in lingua italiana sull'etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, le indicazioni relative:

  • alla denominazione legale o merceologica del prodotto
  • al nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
  • all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
  • ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
  • alle istruzioni, e alle eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto

Normativa

Codice del Consumo, D.Lgs 206/2005, artt. da 5 a 12 (disponibile nel sito www.normattiva.it)

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di legge in materia di etichettatura generale dei prodotti comporta una sanzione da euro 516 a euro 25.823.

La misura della sanzione viene determinata in base al prezzo del prodotto e al numero delle unità poste in vendita.

Autorità di vigilanza

Polizia amministrativa, fermo restando il potere di accertamento degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.

Prodotti esclusi

Sono esclusi dall'applicazione delle norme riportate negli artt. da 5 a 12 del Codice del consumo, in quanto appositamente regolamentati:

  • i prodotti disciplinati da norme comunitarie e dai relativi atti di recepimento nazionale, ad es. i prodotti tessili, i giocattoli, il materiale elettrico di bassa tensione, i dispositivi di protezione individuale, i cosmetici ecc.
  • i prodotti disciplinati da norme nazionali in materia di informazione al consumatore, per gli aspetti già considerati

Per tutti i prodotti – ad eccezione dei prodotti alimentari - anche se disciplinati da norme speciali e solo per gli aspetti di sicurezza da queste non disciplinati, si applicano inoltre gli artt. da 102 a 113 del Codice del Consumo.

Conseguentemente è obbligatorio indicare, su ogni prodotto o sul relativo imballaggio:

  • il fabbricante o l'importatore nell'Unione Europea, con marchio o denominazione commerciale registrata/nome, ed indirizzo completo
  • il prodotto, con riferimento al tipo (in alternativa: marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre) o alla partita di prodotti di cui fa parte

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pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
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Santo Patrono: 27 aprile

Capo Settore e Capo Ufficio: Antonio Biasi