In Italia possono essere commercializzate esclusivamente calzature etichettate secondo la normativa vigente (D.M. 11/04/1996, modificato dal D.M. 30/01/2001).
In sintesi:
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TOMAIA: è la superficie esterna della calzatura, attaccato alla suola esterna |
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RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura |
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SUOLA ESTERNA: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura |
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CUOIO: il termine cuoio viene utilizzato per designare la pelle o il pellame di un animale che conserva la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati oppure no. Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. |
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CUOIO RIVESTITO: si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio (o l'accoppiatura a colla) non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0.15 mm. Il materiale è costituito da uno strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa |
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MATERIE TESSILI: sono costituite da materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute |
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ALTRE MATERIE: sono materiali diversi da quelli sopra descritti (polimeri, gomme, sugheri) |
Possono comparire più simboli, come nel seguente esempio:
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Il fabbricante oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea deve apporre l'etichetta sulla calzatura ed è personalmente responsabile delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante né il suo rappresentante hanno sede nell'Unione Europea, è personalmente responsabile delle informazioni il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario. Spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita ed esporre il cartello illustrativo della simbologia adottata.
Le norme relative alla Sicurezza generale dei prodotti, contenute negli artt. 102- 113 del Codice del Consumo si applicano anche calzature del settore moda che, di conseguenza, non devono presentare rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori.
Per la sicurezza dei consumatori sono previste le seguenti informazioni obbligatorie da riportare sulle calzature o sul relativo imballaggio:
I dati identificativi del produttore: identità ed estremi del produttore o dell'importatore (denominazione/ragione sociale/marchio registrato e sede);
I dati identificativi del prodotto, mediante il riferimento al tipo di prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
Ove necessario, le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile delle calzature, se non sono di immediata percezione senza adeguate avvertenze.
Sulle calzature del settore moda non è prevista l'apposizione della marcatura CE.
Per gli obblighi degli operatori economici relativi alla sicurezza si rinvia alla guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature".
D.M. 11/04/1996, modificato dal DM 30/01/2001
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. da 102 a 113
D.Lgs. 133/2009
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) e s.m.i.
Reg. CE n. 765/2008
Tutta la normativa è disponibile nel sito www.normattiva.it
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 11 aprile 1996 compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita attraverso le Camere di Commercio, altri enti aventi specifiche competenze in materia, nonché gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature" in distribuzione presso la sede della Camera di Commercio di Treviso (Uffici Urp e Attività a Tutela del Consumatore) e la sede distaccata di Conegliano.
Atti e materiali del seminario "La normativa sulla sicurezza e l'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature", tenutosi in Camera di Commercio il 29 ottobre 2012.
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