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Etichettatura delle calzature

In Italia possono essere commercializzate esclusivamente calzature etichettate secondo la normativa vigente (D.M. 11/04/1996, modificato dal D.M. 30/01/2001).

In sintesi:

  • l'etichetta deve fornire informazioni scritte in lingua italiana relative ai materiali di cui sono costituite le tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, e suola esterna).
    In alternativa essa può essere rappresentata da simboli
  • i simboli dei materiali devono figurare vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura e devono avere dimensioni tali da essere comprensibili
  • l'etichetta, apposta su almeno una delle due calzature, può essere stampata, incollata o applicata ad un supporto, in maniera ben visibile, in modo tale che la stessa sia saldamente applicata ed accessibile al consumatore
  • l'etichettatura deve indicare il materiale che compone almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna, e della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge tale limite, è opportuno che l'etichetta riporti informazioni sulle due componenti principali. Sono consentite inoltre informazioni supplementari in una delle lingue ufficiali comunitarie per chiarire la qualità e le finiture delle calzature
  • il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua dell'Unione Europea)
  • l'etichetta non deve indurre in errore il consumatore: a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo dei simboli utilizzati
Parti della scarpa e simboli corrispondenti
simbolo di tomaia TOMAIA: è la superficie esterna della calzatura, attaccato alla suola esterna
simbolo rivestimento tomaia e suola interna RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura
simbolo suola esterna SUOLA ESTERNA: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura

 

Simboli dei materiali
simbolo di cuoio e pelle CUOIO: il termine cuoio viene utilizzato per designare la pelle o il pellame di un animale che conserva la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in modo che non marcisca.
I peli o la lana possono essere asportati oppure no.
Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm.
simbolo di cuoio rivestito CUOIO RIVESTITO: si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio (o l'accoppiatura a colla) non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0.15 mm.
Il materiale è costituito da uno strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa
simbolo di materie tessili MATERIE TESSILI: sono costituite da materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute
simbolo di altre materie ALTRE MATERIE: sono materiali diversi da quelli sopra descritti (polimeri, gomme, sugheri)

 

Esempio di etichettatura completa di materiali

Possono comparire più simboli, come nel seguente esempio:

simbolo di tomaia  simbolo di cuoio pieno fiore
simbolo rivestimento tomaia e suola interna   simbolo di materie tessili   simbolo di materie tessili
simbolo suola esterna  simbolo di altre materie

Responsabilità del fabbricante, dell'importatore e del venditore al dettaglio

Il fabbricante oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea deve apporre l'etichetta sulla calzatura ed è personalmente responsabile delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante né il suo rappresentante hanno sede nell'Unione Europea, è personalmente responsabile delle informazioni il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario. Spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita ed esporre il cartello illustrativo della simbologia adottata.

Sicurezza delle calzature del settore moda

Le norme relative alla Sicurezza generale dei prodotti, contenute negli artt. 102- 113 del Codice del Consumo si applicano anche calzature del settore moda che, di conseguenza, non devono presentare rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

Per la sicurezza dei consumatori sono previste le seguenti informazioni obbligatorie da riportare sulle calzature o sul relativo imballaggio:

I dati identificativi del produttore: identità ed estremi del produttore o dell'importatore (denominazione/ragione sociale/marchio registrato e sede);

I dati identificativi del prodotto, mediante il riferimento al tipo di prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

Ove necessario, le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile delle calzature, se non sono di immediata percezione senza adeguate avvertenze.

Sulle calzature del settore moda non è prevista l'apposizione della marcatura CE.

Per gli obblighi degli operatori economici relativi alla sicurezza si rinvia alla guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature".

Normativa

D.M. 11/04/1996, modificato dal DM 30/01/2001
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. da 102 a 113
D.Lgs. 133/2009
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) e s.m.i.
Reg. CE n. 765/2008

Tutta la normativa è disponibile nel sito www.normattiva.it

Controlli

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 11 aprile 1996 compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita attraverso le Camere di Commercio, altri enti aventi specifiche competenze in materia, nonché gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria.

Approfondimento

Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature" in distribuzione presso la sede della Camera di Commercio di Treviso (Uffici Urp e Attività a Tutela del Consumatore) e la sede distaccata di Conegliano.

Atti e materiali: seminario del 29 ottobre 2012

Atti e materiali del seminario "La normativa sulla sicurezza e l'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature", tenutosi in Camera di Commercio il 29 ottobre 2012.

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