Tutti i prodotti offerti in vendita devono riportare alcune indicazioni obbligatorie per permettere al consumatore di effettuare scelte consapevoli.
Per alcuni prodotti esistono normative settoriali (ad esempio per i prodotti tessili, le calzature, i giocattoli, i prodotti elettrici a bassa tensione, i cosmetici ecc,) che prevedono specifici obblighi di etichettatura.
Per altri prodotti, non disciplinati da normative settoriali (comunitarie o nazionali), ad esempio gli oggetti per la casa, gli accessori per la persona, ecc. esiste un obbligo generale di etichettatura disciplinato dal Codice del Consumo, che detta il contenuto minimo delle informazioni (art. 6 D.Lgs. 206/2005).
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D. Lgs. n. 68 del 9.06.2020
Il D. Lgs. n. 68 del 9.06.2020, che introduce nuove disposizioni in merito all’utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia», di quelli da essi derivati e i loro sinonimi, prevede delle sanzioni per gli operatori economici che violano le norme in esso contenute.
Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto, i materiali ed i manufatti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966 n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato fino ad esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 68/2020, che corrisponde alla data del 24/10/2022.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto i materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore di cui alla Direttiva 94/11/CE del 23 marzo 1994.
La Camera di Commercio I.A.A. ha attivato fin dal 2019 uno Sportello Etichettatura, tramite il portale etichettatura, a cui si accede dalla pagina web camerale dedicata.
Il D. Lgs. 68/2020 è disponibile per la consultazione tramite il portale etichettatura, nella sezione dei riferimenti normativi seguendo il percorso: riferimenti normativi/non alimentare/Pelli Cuoio Pellicce.
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