Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del Diritto Annuale anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.
La misura del diritto è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Diritto Annuale è un tributo - previsto dalla legge - che la Camera di Commercio impiega per poter svolgere il suo compito principale, e cioè la promozione ed il sostegno dell'economia provinciale.
Con SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CNS (carta nazionale dei servizi) puoi connetterti a impresa.italia.it, servizio delle Camere di Commercio, e accedere gratuitamente a tutti i documenti ufficiali della tua impresa, come la visura, anche in inglese, gli atti ed i bilanci presenti nel Registro Imprese, il fascicolo informatico della tua azienda, le pratiche presentate agli Sportelli Unici delle Attività Produttive, lo stato dei pagamenti del Diritto Annuale e tanto altro.
Con la Legge 106 del 23 Luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.176 del 24 luglio 2021,
sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.
Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.
I contribuenti che possono fruire del differimento termini sono:
Pertanto, per i soggetti sopra indicati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Iva, oltre al versamento del diritto annuale, che scadono il 30 giugno 2021 sono posticipati al:
Consulta la Legge 106 del 23 luglio 2021
Con nota MISE n. 0227788 del 28/07/02021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la proroga stabilita con il decreto legge in oggetto si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Consulta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/7/21
Con nota n. 286980 del 21 dicembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2021 che restano invariate rispetto al 2020.
La scadenza ordinaria per le imprese già iscritte è fissata al 30 giugno 2021 oppure al 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
I criteri per il calcolo del diritto annuale 2021 per la Camera di Treviso - Belluno sono invariati rispetto all'anno 2020 (come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011, successivamente aumentati del 20% per la realizzazione di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016).
In sostanza, i criteri per il calcolo del diritto annuale 2021 sono i medesimi utilizzati nel 2020, al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% (riduzione del 50% x aumento del 20%) la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro.
Per le imprese che versano in misura fissa gli importi, già ricalcolati applicando riduzione del 50% e maggiorazione del 20% (riduzione complessiva del 40%), sono i seguenti, rispettivamente per la sede ed ogni unità locale:
Tipologia | Sede | per ogni UL |
---|---|---|
Imprese individuali (iscritte in sez. speciale) |
€ 53,00 (*) | € 11,00 (*) |
(*) l'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo. |
||
Imprese individuali (iscritte in sez. ordinaria) | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società tra avvocati | € 120,00 | € 24,00 |
Unità locali di imprese con sede all'estero | € 66,00 | |
Sede secondaria di imprese con sede all'estero | € 66,00 | |
Solo REA (Enti religiosi, fondazioni, Associazioni ecc.) | € 18,00 |
Per le società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi gli importi da versare devono essere calcolati sulla base del fatturato dichiarato ai fini IRAP (dichiarazione IRAP 2021) relativamente alla competenza 2020. Se il fatturato risulta inferiore od uguale ad € 100.000,00 il diritto da versare è pari ad € 120,00 per la sede ed € 24,00 per ogni unità locale, gli stessi importi sono validi anche per la prima iscrizione.
La scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2021 oppure al 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
Per i contribuenti interessati dalla proroga di cui alla L. 106 del 23 luglio 2021 la scadenza è prorogata al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
Nel caso i termini di scadenza fossero differiti a seguito di successivi interventi normativi ne daremo immediata comunicazione.
La risoluzione 93/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione IRAP, pur essendo esenti dall'imposta, per consentire la verifica del contributo camerale. Ne consegue che le società agricole di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l'attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa. Gli unici soggetti che svolgano attività agricola esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto il diritto camerale in questi casi è stabilito in misura fissa.
Elenco delle Camere di Commercio che applicano la maggiorazione
Se non hai versato il Diritto Annuale entro la scadenza prevista, o se hai fatto errori formali nella compilazione del modello F24:
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Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative
L'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio per omesso / incompleto / tardato versamento del diritto annuale NON è ammesso.
L'art. 31 co. 1 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122 prevede esclusivamente la compensazione tra imposte erariali, NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accise (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.
Dal 1/09/2021 Agenzia Entrate - Riscossione provvederà a notificare cartelle di pagamento alle imprese sanzionate per omesso, incompleto o tardato versamento del diritto annuale per l'annualità 2017.
Sarà possibile presentare memorie difensive per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera / fax / e-mail / PEC indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale.
L'ufficio, per semplicità, ha predisposto un modello di memoria difensiva.
L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti sulla base dei quali si chiede l'annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.
Si ricorda che la presentazione alla Camera di Commercio di memorie difensive non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale.
Per ulteriori informazioni rivolgiti all'Ufficio Diritto Annuale.
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