Se qualcuno ha erroneamente effettuato un versamento non dovuto del diritto annuale può ottenere il rimborso presentando, entro 24 mesi dalla data del pagamento, una richiesta alla competente Camera di Commercio.
Alla richiesta va allegata la documentazione necessaria per evidenziare il diritto al rimborso (non sussistenza dell'obbligo di pagamento, oppure somme versate oltre il dovuto).
Trascorsi 24 mesi dal pagamento, decade il diritto al rimborso.
Riportiamo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359:
Se qualcuno ha, per errore:
può effettuare la compensazione tra il credito che ne deriva con altri versamenti a debito, sia relativi al diritto annuale che ad altri tipi di tributo.
Per fare questo, è necessario predisporre un modello F24, indicando:
Ricordiamo che la compensazione è effettuata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e che il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, con nota prot.n. 0399448 del 26/09/2017 ha chiarito che è possibile eseguire la compensazione su modello F24 (relativamente alle maggiori somme versate e non dovute per cui è spirata la possibilità di chiedere il rimborso) entro il termine di prescrizione decennale del credito per diritto annuale, ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Tale chiarimento avviene in assenza di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari relative al termine per l'utilizzo dei crediti per diritto annuale in compensazione su modello F24, e stante anche la mancata indicazione di tale credito in qualsivoglia dichiarazione.
È necessario però contattare prima la Camera di commercio per verificare la sussistenza e l'entità del credito e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionati.
Il diritto annuale pagato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento, avvalendosi dello strumento della compensazione di crediti vantati per altri tributi deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (Circolare n. 3587/c Ministero Attività Produttive, art. 3).
Inoltre è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale). (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).
Il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l'utilizzo del modello unificato di pagamento F24 - codice tributo RUOL – disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122, non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale.
Per il diritto annuale non è valido il ravvedimento effettuato tramite F24, con compensazione a saldo zero, pagando la sanzione con il codice “8911”.
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