Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per la propria funzionalità. Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy | Chiudi avviso

Home Page / NEWS

Adempimenti per Mediatori, Agenti di Commercio e Spedizionieri

È scaduto il termine del 30.9.2013. Per le pratiche pervenute oltre tale termine, verrà applicata la sanzione per "ritardata comunicazione al REA"

Le informazioni di questa pagina sono aggiornate al 23 aprile 2014

Con circolare esplicativa n. 3662/C del 10.10.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato disposizioni circa le procedure da attivare per le imprese che entro la data del 30.9.2013 non hanno ottemperato a quanto richiesto dagli artt. 10 e 11 dei DD.MM. 26.10.2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75, 76 del D.Lgs n. 59 del 26.3.2010.

In sintesi, nella suddetta circolare ministeriale si evidenzia che:

Per le imprese che erano in attività alla data del 12.5.2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al Registro Imprese/REA alla scadenza del termine di proroga del 30 settembre 2013, potrà essere avviato il procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività, assegnando il termine di 30 giorni per la conformazione.
Scaduto tale termine e in assenza di adeguamento, verrà comminato all'impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell'attività.
Diversamente, in caso di conformazione, l'impresa in questione vedrà accettata la propria richiesta, seppur tardiva, ed aggiornata la sua posizione al Registro delle imprese.
In ogni caso, le pratiche di aggiornamento della posizione RI/REA "tardive" (presentate dal 1° ottobre 2013 in avanti) saranno soggette alla sanzione amministrativa prevista per la "ritardata comunicazione al REA".

N.B. La circolare stabilisce che la disciplina sopra evidenziata "non trova applicazione nei riguardi delle imprese, ancorché formalmente attive alla data del 12 maggio 2012, che versino in stato di liquidazione, o di fallimento o liquidazione coatta, sempre che non sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività."

punto esclamativo

Per le attività di PROCACCIATORE D'AFFARI, PROMOTORE FINANZIARIO (leggi la nota Unioncamere, 373 Kb), MEDIATORE CREDITIZIO, COLLABORATORE MEDIATORE CREDITIZIO, AGENTE DI ASSICURAZIONE e PRODUTTORE ASSICURATIVO non è richiesta la pratica di aggiornamento, in quanto tali attività non rientrano nell'applicazione dei decreti ministeriali 26.10.2011.

Per informazioni

Ufficio Abilitazioni
tel. 0422 595332 (risponde dalle 10.00 alle 12.30) - fax 0422 595670
e-mail: abilitazioni@tv.camcom.it

Allegati

Normativa:

Guide:

punto esclamativo

AVVERTENZA IMPORTANTE

Continuano a pervenire pratiche telematiche prive dell'allegato modello ARC o MEDIATORI o SPEDIZIONIERI nella versione XML firmato digitalmente, come previsto obbligatoriamente dai DD.MM. 26.10.2011 art. 1.

Si ribadisce pertanto l'obbligatorietà di entrambe le versioni (XML e pdf) dello stesso modello.

Per la procedura seguire le indicazioni contenute nelle guide sotto riportate.

*** (Notizia pubblicata il 01/10/2013) ***

NEWSLETTER

Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa