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Ridotte le incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di mediazione

Legge 3 maggio 2019, n. 37

È  stata   pubblicata,  nella  G.USerie Generale n.109 del  11-05-2019,  la  Legge  3  maggio  2019,  n. 37 recante "Disposizioni per l'adempimento degli  obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018".

La legge, che entrerà in vigore il 26 maggio 2019, si compone di 22 articoli suddivisi in otto Capi,  in particolare l'art. 2 della suddetta legge  modifica il comma 3 dell'art. 5 della L. 39/89 intervenendo in merito alle incompatibilità dell'attività mediatizia.

 

La  nuova  disciplina  riduce  di  fatto  le  attività  incompatibili  con  l'attività  di  agente  d'affari  in mediazione limitandole alle sole, seguenti ipotesi:

  1. attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
  2.  attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;
  3. esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
  4. situazioni di conflitto di interessi.

 

Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3719 del 10 maggio 2109, ha specificamente indicato che "tenuto conto che la nuova disciplina ora prevista è sicuramente più favorevole agli agenti di affari in mediazione, tutti, ed in particolare ai mediatori immobiliari, si ipotizza che la nuova disciplina possa e debba favorevolmente applicarsi a tutti i mediatori, ed in particolare a coloro che verranno iscritti al Registro delle imprese dall'entrata in vigore della norma in questione".

*** (Notizia pubblicata il 16/05/2019) ***

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