Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per la propria funzionalità. Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy | Chiudi avviso

Imprese di pulizia

Requisiti 

Per l'attività di impresa di pulizia sono necessari alcuni requisiti.

Requisiti soggettivi

  • maggiore età;
  • cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA. I cittadini svizzeri, pur non essendo assimilati ai cittadini comunitari, godono dello stesso trattamento poiché la Confederazione Svizzera ha sottoscritto con la Comunità Europea un accordo sulla libera circolazione delle persone il 21.06.1999 ratificato dall'Italia ed entrato in vigore dal 1.06.2002;
  • per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno;
  • sede operativa nella provincia di Treviso o di Belluno.

Per iscriverti all'Albo Imprese artigiane, sono necessarie alcune caratteristiche ulteriori.

Per poter partecipare agli appalti pubblici regolati dalla normativa comunitaria è inoltre necessario iscrivere l'impresa in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste dalla legge 82/94 e dal D.M. 274/1997.

Requisiti di capacità economica finanziaria

  • regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti dell'impresa
  • esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni solo nel caso di inserimento nelle fasce di classificazione utili per la partecipazione agli appalti pubblici
  • assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ex L. 108/1996 ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa e professionali

Come previsto dal Decreto "Bersani" sulle liberalizzazioni (Decreto n. 7/2007, convertito nella legge n.40 del 2 aprile 2007) questi requisiti sono rimasti solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Tali requisiti devono essere posseduti da un preposto alla gestione tecnica appositamente nominato dall'impresa per ogni sede operativa.

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un professionista o un consulente esterno.

La qualifica di preposto alla gestione tecnica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Per le imprese artigiane, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione. Non è consentita la nomina di un consulente esterno.

La qualifica di preposto in una impresa non preclude la possibilità di rivestire la stessa qualifica in altre imprese, fatto salvo, per le imprese artigiane il rispetto del principio della prevalenza dell'attività nella propria impresa per il titolare/socio che rivesta la qualifica di preposto anche in un'altra impresa.

È sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati:

  • diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
  • diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente l'attività;
  • attestato di qualifica professionale attinente l'attività che si intende svolgere;
  • assolvimento dell'obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno tre anni in un'azienda del settore (come titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato).

Si considerano abilitati alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione i corsi professionali e i diplomi d'istruzione secondaria che prevedono un corso almeno biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche)

 

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero

Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel sito internet del Ministero sono disponibili tutte le informazioni e la modulistica (Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione > Mercato e consumatori > Servizi e professioni > Riconoscimento delle qualifiche professionali estere).

 

NEWSLETTER

Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa

Per informazioni:

Albo Imprese Artigiane e attività regolamentate

Sede di Treviso
Via Capponi, 1 - 31100 Treviso, piano terra
Tel. 0422 595405 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: albo.artigiani@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso il pomeriggio
Santo Patrono: 27 aprile

Responsabile di Settore: Paolo Grigoletto
Responsabile d'ufficio: Daniele Pernechele