L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».
Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)
In particolare, si applica a:
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa.
Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.
Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.
Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.
La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.
Avvertenze:
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.
Consiglieri delegati
E’ opportuno precisare che gli amministratori obbligati all'adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come "amministratori delegati", oppure come "consiglieri delegati" In tutti questi casi si tratta di componenti del consiglio di amministrazione a cui tale organo amministrativo ha delegato "proprie attribuzioni", come disposto dall'art. 2381 comma 2 c.c.. Si tratta cioè di consiglieri cui, per legge, va riconosciuta la qualifica di "amministratore delegato", obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale.
Liquidatori
I liquidatori non sono soggetti all’obbligo della comunicazione del proprio domicilio digitale
Coamministratori
L’obbligo non si applica alle società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa “PIU’ AMMINISTRATORI”.
Il domicilio digitale dell’amministratore deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa, intendendo non solo quello della società su cui viene effettuata la comunicazione, ma anche il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel registro delle imprese.
Unica eccezione riguarda l’amministratore che sia anche imprenditore individuale: in questo caso l’amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.
Gli amministratori unici e i componenti dell’organo amministrativo dotati di poteri che hanno comunicato in precedenza, come proprio domicilio digitale, quello della società sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale.
I soggetti, diversi dagli amministratori obbligati, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale possono presentare domanda di cessazione del domicilio digitale iscritto.
In caso di utilizzo del software DIRE va selezionato l’adempimento “Altre comunicazioni impresa/Altri atti e fatti soggetti a deposito”. Nel riquadro va compilato nome, cognome e domicilio digitale del soggetto del quale si vuole cessare il domicilio digitale.
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