Ultimo aggiornamento 19/08/2024
Con art. 38 del D.L. 2.3.2024, n.19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, il Governo italiano ha varato il Piano “Transizione 5.0” che si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.
La dotazione complessiva del Piano ammonta a 6,3 miliardi di euro, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Missione 7 – Investimento 15: “Repower EU”).
Con il Decreto attuativo 24 luglio 2024, pubblicato nella G.U. del 6.8.2024, il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito le attività escluse, i beni agevolabili, le modalità di calcolo del risparmio energetico, i tempi di utilizzo e la procedura per l’accesso all’agevolazione, che richiede apposite comunicazioni al GSE sia ante che post investimenti.
Il Piano introduce un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, per le imprese che effettuano nuovi investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad imprese ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti innovativi che comportino investimenti in uno o più beni materiali o immateriali nuovi, funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016) e strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, cui consegua una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 %, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 %.
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e la regolarità della situazione concernente i contributi previdenziali.
Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:
Nella tabella che segue sono rappresentate le percentuali in relazione alle quote di investimento e alla riduzione dei consumi energetici realizzata rispettivamente con riferimento alla struttura produttiva o, in alternativa, ai processi interessati.
Quota di investimento |
Riduzione consumi energetici |
||
Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10% |
Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15% |
Unità produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15% |
|
fino a 2,5 mln |
35% |
40% |
45% |
da 2,5 mln a 10 mln |
15% |
20% |
25% |
da 10 mln a 50 mln |
5% |
10% |
15% |
(Fonte: GSE)
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito d' imposta nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica.
Il beneficio è ulteriormente aumentato per spese sostenute al fine di adempiere agli obblighi di certificazione, per i seguenti importi:
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti in nuovi beni strumentali materiali e immateriali, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
Viene inoltre escluso il cumulo con agevolazioni finanziate da fondi europei, quali ad es. i Programmi Operativi Regionali (POR FESR).
La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una certificazione «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
In particolare:
Le eventuali richieste di supporto tecnico relative all’utilizzo della Piattaforma possono essere inviate tramite il servizio "Transizione 5.0" assicurato dal GSE.
Ai sensi del Decreto attuativo, i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni relative alla riduzione dei consumi energetici sono:
In data 16 agosto 2024 è stata pubblicata sul sito web del MIMIT la Circolare operativa che fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.
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