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Prevenzione crisi d'impresa

Codice della crisi

Disposizioni in materia di insolvenza/ristrutturazione

Tra le disposizioni in materia di insolvenza/ristrutturazione, si elencano di seguito alcune tra le novità più rilevanti:

  • piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), una delle principali novità è rappresentata dall’opportunità per l’imprenditore/trice o l’azienda in difficoltà di predisporre un piano, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria, la cui veridicità e fattibilità è attestata da un professionista indipendente;
  • anche l’imprenditore non commerciale e diverso dall’imprenditore minore,  può, a determinate condizioni, procedere al risanamento del proprio debito mediante l’attuazione di un accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII);
  • accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60 CCII), la percentuale del credito rappresentato dai creditori con i quali poter concludere l’accordo di ristrutturazione è, per questa fattispecie, ridotta al 30% (rispetto al 60% previsto per gli accordi di ristrutturazione ordinari), quando il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei all’accordo, non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee;
  • accordo di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61 CCII), consente, a determinate condizioni, di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici;
  • piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 bis e ss. CCII), grazie a questo strumento i creditori, suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, possono essere soddisfatti distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga alle regole generali in materia di pagamenti, distribuzioni concorsuali e prelazione. In ogni caso, i creditori privilegiati di cui all’art. 2751-bis, c.1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro 30 giorni dall’omologazione;
  • concordato preventivo “semplificato” (artt. 84-120 CCII), incoraggia quanto più possibile la continuità aziendale rispetto all’alternativa opzione liquidatoria, sia a tutela dell’interesse dei creditori (è previsto che il piano riconosca a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale) che per preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro. Sono individuati 2 tipi di concordato preventivo: uno che mira a garantire appunto la continuità aziendale (diretta o indiretta) e l’altro con finalità meramente liquidatorie;
  • concordato minore (art. 74 CCII), è una procedura più snella per il concordato delle imprese minori;
  • liquidazione giudiziale (artt. 121-283 CCII), è una procedura interamente finalizzata alla liquidazione dei beni di un imprenditore o di una società insolvente tramite una procedura semplificata e più veloce, rispetto al fallimento come disposto dalla previgente normativa. La novità principale risiede nell’aver abbandonato l’utilizzo del termine “fallimento”, dotato di una connotazione negativa, e nel riconoscere a questo strumento un ruolo residuale a favore della promozione di procedure di regolamentazione delle crisi che favoriscano la continuità aziendale e il risanamento dell’impresa, ove possibile.

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