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Prevenzione crisi d'impresa

Codice della crisi

Misure idonee e adeguati assetti

Per prevenire le crisi aziendali e favorirne la tempestiva individuazione, il sistema di allerta introdotto nelle versioni precedenti della riforma è stato sostituito da un insieme di norme incentrate su responsabilità aziendali relative alla predisposizione di adeguate misure organizzative, amministrative e contabili in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa, con diversi livelli di adempimento per gli imprenditori individuali e per le società.

In questo scenario, la programmazione del bilancio e la pianificazione industriale diventano fattori chiave, per consentire alle imprese di rilevare l’instabilità finanziaria e di valutare l’effettiva sostenibilità dell’indebitamento e le prospettive di continuità aziendale.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede all’art. 3, tra gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell’insolvenza, l’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, pertanto:

  • l’IMPRENDITORE INDIVIDUALE: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3, c. 1, CCII);
  • l’IMPRENDITORE COLLETTIVO: deve istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 2086 c.c. [1], ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative (art. 3, c. 2, CCII).

Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, ai sensi dell’art. 3, c. 3, CCII, le predette misure devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.

Costituiscono segnali per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi (art. 3, c. 4, CCII):

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu` di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% per cento del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1, che attivano obblighi di segnalazione da parte dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati”.

[1] Art. 2086 CC, Gestione dell'impresa:
“L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell'impresa  e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità' aziendale.”

 

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