Per prevenire le crisi aziendali e favorirne la tempestiva individuazione, il sistema di allerta introdotto nelle versioni precedenti della riforma è stato sostituito da un insieme di norme incentrate su responsabilità aziendali relative alla predisposizione di adeguate misure organizzative, amministrative e contabili in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa, con diversi livelli di adempimento per gli imprenditori individuali e per le società.
In questo scenario, la programmazione del bilancio e la pianificazione industriale diventano fattori chiave, per consentire alle imprese di rilevare l’instabilità finanziaria e di valutare l’effettiva sostenibilità dell’indebitamento e le prospettive di continuità aziendale.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede all’art. 3, tra gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell’insolvenza, l’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, pertanto:
Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, ai sensi dell’art. 3, c. 3, CCII, le predette misure devono consentire di:
Costituiscono segnali per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi (art. 3, c. 4, CCII):
[1] Art. 2086 CC, Gestione dell'impresa:
“L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità' aziendale.”
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