Gli Organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) [1], sono stati istituiti con la Legge n. 3 del 27/01/2012 (cosiddetta Legge Salva Suicidi), i cittadini privati e le piccole imprese si possono rivolgere a questi organismi per provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento [2] e cercare di ottenere l’esdebitazione.
I soggetti sovra-indebitati, siano essi consumatori, professionisti o imprenditori, che non possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dalla legge, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la loro situazione di crisi o insolvenza, rivolgendosi ad un Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), costituito nel circondario del tribunale competente, tramite il quale la domanda di avvio della procedura verrà presentata al giudice. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società di professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro di giustizia 24 settembre 2014, n.202. Il Gestore della crisi è un professionista individuato per studiare la situazione del soggetto debitore e trovare, insieme a lui, delle possibili soluzioni.
Gli OCC sono organizzazioni iscritte in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia a cui è affidato il compito di assistere i soggetti debitori che ricorrono alle procedure di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento.
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore. Si può ottenere, pertanto, la liberazione di tutti i debiti pregressi.
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno non ha istituito un suo OCC. Al fine di individuare un organismo operante nel territorio di proprio interesse, si rimanda, pertanto, al Registro degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero di Giustizia e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link:
[1] Definizione di OCC, Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 2, c. 1, lett. t, CCII), disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento.
[2] Definizione di sovraindebitamento (art. 2, c.1, lett. c, CCII)
Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Definizione di sovra indebitamento (art. 6, c. 2, lett. a, Legge salva suicidi, L. 3/2012)
la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
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