Avvio e sviluppo d'impresa
Mettersi in proprio: impresa o lavoratore autonomo?
Non sempre è chiaro il significato di espressioni quali «mettersi in proprio», "avviare un’attività autonoma» o «diventare imprenditore». Sono espressioni generiche che si riferiscono a tutte le attività di lavoro non dipendente: si può dire, in altro modo, che chiunque avvia un’attività lavorativa in forma non subordinata «si mette in proprio».
Tutte le attività di lavoro indipendente si possono classificare, secondo le norme civilistiche e fiscali, in due categorie principali:
- attività di impresa;
- attività di lavoro autonomo.
La distinzione tra le due non è sempre facile anche se in genere si attribuiscono al lavoro autonomo delle caratteristiche diverse da quelle dell’impresa. Vediamole in dettaglio.
Cosa si intende per «attività di impresa»
Il codice civile non fornisce la definizione di «impresa», ma quella di «imprenditore» (art. 2082 c.c.):
«È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi».
L’attività citata dal codice (economica, diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi, organizzata, esercitata professionalmente) non è altro che l’impresa.
In base a questa definizione affinché vi sia impresa devono quindi ricorrere le seguenti condizioni:
- l’esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi: attività culturali, intellettuali o sportive non rientrano in questa categoria;
- l’organizzazione dell’attività: l’attività economica si considera «organizzata» quando è svolta attraverso un’«azienda», ovvero attraverso un «complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa»: macchinari, impianti, attrezzature, locali, arredi, capitali, risorse umane. L’organizzazione deve avere un’importanza apprezzabile nell’esercizio dell’attività: se questa è esercitata con strumenti modesti e senza ricorrere al lavoro altrui, non è attività organizzata (ad esempio, un grafico web che lavori in casa da solo e con l’utilizzo di mezzi ridotti non è considerato in genere imprenditore ma lavoratore autonomo);
- la professionalità: ovvero la sistematicità – anche stagionale, la non sporadicità dell’attività esercitata (non è imprenditore ad esempio lo studente che offre ripetizioni nel tempo libero).
Cosa si intende per «attività di lavoro autonomo»
Il codice civile definisce “lavoro autonomo” (art. 2222 c.c. - "contratto d’opera") ogni attività lavorativa che prevede: l’esecuzione, contro corrispettivo, di un’opera o di un servizio, con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il lavoro autonomo si differenzia dall’impresa principalmente per l’assenza di una significativa organizzazione, cioè di una azienda.
Secondo la normativa fiscale (artt. 49 e 81 TUIR) e secondo le disposizioni legislative in materia di lavoro (d.lgs. 276/03) le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti:
- esercizio di arti o professioni. Rientrano in questa categoria: artisti (pittori, musicisti, ecc.), professionisti dello sport e dello spettacolo (calciatori, attori, ecc.), professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, consulenti, ecc.).
Si distinguono in:
- o professioni protette quando per esercitare è richiesta l’iscrizione preventiva in appositi albi, ordini o elenchi (commercialisti, notai, medici, giornalisti, notai, medici, ecc);
- o professioni libere quando non è prevista alcuna “abilitazione” o iscrizione (consulenti d’azienda, pubblicitari, ecc.);
- lavoro autonomo occasionale: si considera tale qualsiasi attività esercitata in modo sporadico, di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare (nei confronti dello stesso committente) e con un compenso complessivo percepito nel medesimo anno solare da tutti i committenti non superiore a 5.000 Euro (soglia al di sopra della quale scattano gli obblighi contributivi).
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