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RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Sanzioni (art. 38 D.Lgs. n. 49/2014)

Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'art. 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un'AEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Nelle ipotesi di cui all'art. 21, qualora la spedizione di AEE usate, sospettate di essere RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 259 e 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli artt. 262 e 263 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo che il fatto non costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Tabella sanzioni
Importo sanzione Difformità da quanto previsto dalla norma
da euro 100 ad euro 500
per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato
  • se il produttore immette sul mercato AEE prive del simbolo di cui all'articolo 28, comma 5; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010
da euro 200 ad euro 1.000
per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato
  • se il produttore, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010
  • se dopo il termine di cui all'articolo 40, comma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28
  • per il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2
da euro 2.000 ad euro 5.000
  • se il produttore non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 26
da euro 2.000 ad euro 20.000
  • se, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, il produttore non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto
  • in caso di mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 2
  • la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2.
    Attenzione: l'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla metà.
    La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 29.
    Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 29 per i due anni successivi.
da euro 5.000 ad euro 30.000
  • se, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, il produttore non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo 27
da euro 30.000 ad euro 100.000
  • se il produttore non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3
  • se, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE

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