Fonte normativa: D.Lgs. n. 24/2023
Il D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva UE n. 1937/2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, il cosiddetto “whistleblowing”.
Whistleblower - in lingua italiana al momento non esiste una parola semanticamente equivalente al termine inglese - è il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Nello specifico, il whistleblower può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. L’elenco delle condotte illecite che possono essere segnalate con la nuova disciplina è contenuto nell’art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023.
Le disposizioni del decreto non si applicano invece "alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate" (art.1, D.Lgs. n. 24/2023).
Possono inoltrare la segnalazione il personale dipendente pubblico o collaboratori/trici dell'Amministrazione, nonché coloro che lavorano e collaborano con le imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.
L'identità del segnalante è nota solo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha l'obbligo del segreto.
Qualora, in un procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento stesso solo in presenza del consenso del segnalante.
Le segnalazioni effettuate con le modalità sopra descritte sono sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. n. 33/2013.
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti, che sono i seguenti:
Aggiornamento pagina: 20 settembre 2023

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