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Dati ulteriori

Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)

Fonte normativa: D.Lgs. n. 24/2023

Il D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva UE n. 1937/2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, il cosiddetto “whistleblowing”.
Whistleblower - in lingua italiana al momento non esiste una parola semanticamente equivalente al termine inglese - è il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Nello specifico, il whistleblower può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. L’elenco delle condotte illecite che possono essere segnalate con la nuova disciplina è contenuto nell’art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023.

Le disposizioni del decreto non si applicano invece "alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate" (art.1, D.Lgs. n. 24/2023).

Possono inoltrare la segnalazione il personale dipendente pubblico o collaboratori/trici dell'Amministrazione, nonché coloro che lavorano e collaborano con le imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.
L'identità del segnalante è nota solo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha l'obbligo del segreto.
Qualora, in un procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento stesso solo in presenza del consenso del segnalante.
Le segnalazioni effettuate con le modalità sopra descritte sono sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs.  n. 33/2013.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti, che sono i seguenti:

  • canale interno: la segnalazione di condotte illecite può essere effettuata utilizzando l’apposita piattaforma informatica integrata web-based a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione sulle modalità di inoltro della segnalazione.
    La piattaforma informatica permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del whistleblower con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del soggetto segnalante sia per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni, le quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
    Le segnalazioni saranno esaminate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) il quale è competente a conoscere i fatti illeciti segnalati al fine di predisporre eventuali azioni volte a rafforzare le misure di prevenzione degli eventi di corruzione. La piattaforma consente in particolare al R.P.C.T. di interloquire con il soggetto segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, se avviata, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida ANAC in materia e della normativa vigente.
  • canale esterno (segnalazione all’ANAC).
    La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto la segnalazione all’ANAC (canale esterno) può essere effettuata solo: 
    • Quando chi segnala ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
    • Quando chi segnala ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
    • Quando chi segnala ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Aggiornamento pagina: 20 settembre 2023

 


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