Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per la propria funzionalità. Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy | Chiudi avviso

Homepage / Registro Imprese / Cenni sulle sanzioni amministrative

Cenni sulle sanzioni Registro Imprese e R.E.A.

Le domande di iscrizione al Registro Imprese e le denunce al R.E.A. devono essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data dell'atto da iscrivere o dell'evento da comunicare, o comunque, nei termini diversi stabiliti dalla legge.

La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.

 

Scarica PDFTabella riassuntiva violazioni Registro Imprese / REA

 

L'attuale normativa prevede la notifica dei Verbali di Accertamento tramite raccomandata a.r. atti giudiziari all'indirizzo di residenza/domicilio del soggetto obbligato. Tale notifica cartacea comporta, da parte dell'ufficio camerale emittente, la richiesta di rimborso di € 13,00 per ciascuna raccomandata inviata.

Ogni obbligato può evitare la notifica tramite raccomandata a.r. ed il relativo costo, chiedendo la domiciliazione del Verbale di Accertamento presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della società o del soggetto intermediario che ha inoltrato la pratica, utilizzando uno degli appositi moduli pubblicati nella sezione Modulistica e costi - Violazioni Registro imprese/REA  del sito camerale.

L'invio dei processi verbali mediante PEC è soggetto solo al rimborso delle spese di procedimento e di riscossione, mentre nulla è dovuto a titolo di rimborso per le spese di spedizione.

Note

  • La legge n. 180 del 11.11.2011, entrata in vigore il 15.11.2011, ha modificato l'art. 2630 c.c., riducendo gli importi delle sanzioni amministrative del registro imprese.
    In materia di applicazione delle sanzioni amministrative vige il principio "tempus regit actum" in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha, pertanto, effetto retroattivo.
    Indipendentemente, quindi, dalla data di presentazione della domanda/denuncia tardiva, se i termini di presentazione della stessa scadevano prima del 15 novembre 2011 si applicano ancora gli importi più alti previsti dall'art.2630 del C.C. prima dell'entrata in vigore della legge 180/2011.

  • Per l'applicazione delle sanzioni valgono le procedure previste dalla legge n. 689/1981.

  • PRESCRIZIONE: Le violazioni sopra indicate hanno natura di illecito omissivo permanente, in quanto il comportamento che si omette (la presentazione della pratica) continua ad essere indefinitamente richiesto anche dopo la scadenza del termine previsto, a tutela della pubblicità e della trasparenza nei confronti dei terzi.
    Il comportamento illecito non si esaurisce, quindi, con lo scadere del termine previsto dalla legge per adempiere, ma si protrae finché tale adempimento non viene posto in essere.
    L’illecito, dunque, si protrae sino a quando non termina la situazione antigiuridica, ossia sino a quando cessa la condotta omissiva con la presentazione della pratica: solo da questo momento inizia a decorrere il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/1981 per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni.
    La presentazione ad oggi di una denuncia di iscrizione/modifica al R.I./REA di eventi avvenuti più di cinque anni fa è pertanto sanzionabile e non prescritta.

NEWSLETTER

Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa

Per informazioni:

Accertamento violazioni RI - REA

Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso,
Tel. 0422 595360 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: accertamenti@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Orario
SU APPUNTAMENTO
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile

Capo Settore: Antonio Biasi
Capo Ufficio: Fannì Vettoretto

Accertamento violazioni RI - REA

Sede di Belluno
Piazza Santo Stefano, 15 - 32100 Belluno,
Tel. 0437 955152 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: accertamenti@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Orario
SU APPUNTAMENTO
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: giovedì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 11 novembre

Capo Settore: Antonio Biasi
Capo Ufficio: Fannì Vettoretto

Registro Imprese - Imprese Individuali e REA

Sede di Belluno
Piazza Santo Stefano, 15/17 - 32100 Belluno,
Tel. 0422 595321 AGOSTO: servizio telefonico sospeso
e-mail: registro.imprese@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: giovedì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 11 novembre

Capo Settore: Paolo Grigoletto
Capo Ufficio: Daniela Guadagnin

Registro Imprese - Imprese Individuali e REA

Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano
Tel. 0422 595321 AGOSTO: servizio telefonico sospeso
e-mail: registro.imprese@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Prenotazione appuntamentoSportello Online

Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile

Capo Settore: Paolo Grigoletto
Capo Ufficio: Daniela Guadagnin

Registro Imprese - Atti Societari

Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano
Tel. 0422 595207 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 AGOSTO: servizio telefonico sospeso
e-mail: registro.imprese@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)

Prenotazione appuntamentoSportello Online

Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile

Capo Settore: Novela Sorgo
Capo Ufficio: Paola Zava