Costituisce esercizio dell'attività professionale di "tintolavanderia" l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra (art. 2, comma 1, L. n. 84/2006).
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP del Comune competente per territorio, con la nomina di un direttore tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalla legge.
Presso ogni sede dell'impresa nella quale viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale sopra specificata, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività in tale sede.
La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2012 ha definito i titoli di studio abilitanti per il responsabile tecnico di tintolavanderia.
Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (c.d. lavanderie "self-service").
L'esercizio dell'attività di tintolavanderia va denunciato al Registro Imprese della Camera di Commercio o, per l'attività esercitata con caratteristiche artigiane, all'Albo delle Imprese Artigiane, entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.
La denuncia va corredata con l'indicazione del responsabile tecnico, ad eccezione delle "lavanderie self-service".
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