Sono spedizionieri gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere, in nome proprio o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipula del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie.
Pertanto è spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.). L'attività di spedizioniere è subordinata al possesso di determinati requisiti generali, morali, professionali e finanziari.
Il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. "Direttiva Servizi") è entrato in vigore l'08.05.2010 disciplinando all'art. 76 l'attività di spedizioniere.
Tale articolo ha previsto:
Con D.M. 26.10.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre definito:
NOTA BENE La soppressione dell'Elenco interprovinciale degli spedizionieri e le nuove procedure non fanno venir meno i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa di settore.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai titolari di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società nonché dagli eventuali preposti.
Per poter svolgere l'attività di spedizioniere i titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di società e gli eventuali preposti devono possedere i sotto elencati requisiti e presentare tramite l'applicazione Comunicastarweb o altro software compatibile, una pratica telematica di inizio attività allegando i modelli ministeriali "SPEDIZIONIERI" acclusi al D.M. 26.10.2011, come da indicazioni tecniche presenti nella seguente guida: "Guida per le pratiche telematiche"
link: https://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF
I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dai titolari di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società nonché dagli eventuali preposti (art. 3 comma 2 del D.m. 26.10.2011).
I soli requisiti morali, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.m. 26.10.2011, devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (normativa antimafia) nonché da tutti i soggetti richiamati dall'articolo 7 della legge n. 1442/1941 (presidente, consigliere delegato o, comunque, persone cui e' conferita la firma sociale; per le società in accomandita i soci accomandatari; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società cooperative e loro consorzi, il presidente o il direttore).
Requisiti morali di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della Legge 14 novembre 1941, n. 1442 :
Requisiti professionali di cui all'articolo 6, comma 4 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442 :
(è necessario possedere solo uno dei seguenti requisiti)
Requisiti di adeguata capacità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442:
L'impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria pari almeno a 100.000 euro.
Per le imprese individuali e le società cooperative la capacità finanziaria deve essere comprovata:
(è necessario possedere solo uno dei seguenti requisiti)
Per le società per azioni la capacità finanziaria deve essere comprovata dall'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 euro.
Per le società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e società in nome collettivo la capacità finanziaria deve essere comprovata:
Per l'esercizio dell'attività di spedizioniere è necessario avere effettuato il deposito cauzionale di € 258,23 alla Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
In caso di cessazione dell'attività l'impresa deve chiedere al Registro delle imprese lo svincolo della cauzione, compilando l'apposito riquadro del Modello Spedizionieri.
La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero o di esperienza professionale svolta all'estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni presenti sul sito al seguente link: Servizi e professioni.
L'impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve presentare, utilizzando la piattaforma “DIRE” o altro software compatibile, una pratica telematica di inizio attività al Registro delle Imprese del luogo dove intende svolgere l'attività, allegando:
Si precisa che la data di inizio dell’attività deve essere contestuale all'invio della pratica telematica, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche.
*Al fine di accertare i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, in caso di esperienza lavorativa maturata in qualità di dipendente qualificato, è necessario trasmettere prima dell’invio della pratica telematica, idonea documentazione (p.e. copia del contratto di assunzione ed almeno due buste paga) all’Ufficio Abilitazioni tramite e-mail abilitazioni@tb.camcom.it
Per la corretta compilazione della pratica telematica accedere a DIRE
NOTA BENE
Anche in caso di utilizzo di programmi diversi da DIRE deve essere compilata la specifica modulistica Ministeriale (Allegato A – Modello Spedizionieri e Allegato B – Modello Intercalare REQUISITI), in formato XML E PDF/A compilabile telematicamente all’interno dell’applicativo utilizzato.
Detti modelli dovranno essere allegati alla pratica telematica sottoscritti digitalmente dal/i soggetto/i interessato/i e dall'intermediario oppure sottoscritti con firma autografa dal/i soggetto/i interessato/i e digitalmente dall'intermediario, in quest’ultimo caso sarà necessario scansionare la suddetta modulistica.
Al Modello Spedizionieri dovrà essere attribuito il codice documento C38
Al Modello Intercalare REQUISITI dovrà essere attribuito il codice documento C39
Per la corretta compilazione delle pratiche telematiche consultare le schede “SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese” (sezione Attività regolamentate)
Dichiarazione disposizioni antimafia
L'art. 11 della L. 1442/1941 prevede possano essere inflitte le seguenti sanzioni:
L'art. 21 della L. 1442/1941 prevede che chiunque intraprenda l'attività di spedizioniere in assenza dei requisiti richiesti o continui l'esercizio dopo essere stato sottoposto a provvedimento di inibizione perpetua è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.
Prevede inoltre che chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione dell'attività, sia punito con la sanzione amministrativa da € 10 a € 516,46 (lire 1.000.000).
Articolo 1737 del codice civile
Legge 1442/1941
Legge 1138/1949
D.P.R. 558/1999 - art. 11
Nota MICA prot. n. 506932 del 13 luglio 2000
D.Lgs. 59/2010 - art. 76
D.M. 26 ottobre 2011 - Spedizionieri
Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012
D.Lgs. 147/2012 - art. 14
D.Lgs. 147/2012 - art. 20 - lettera d)
D.M. 23 aprile 2013
Nota MSE prot. n. 120333 del 16 luglio 2013
Nota MSE prot. n. 152068 del 19 settembre 2013
Circolare MSE n. 3662/C del 10 ottobre 2013
Nota MSE prot. n. 3171 del 14 gennaio 2015
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