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Spedizioniere

Sono spedizionieri gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere, in nome proprio o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipula del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie.

Pertanto è spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.). L'attività di spedizioniere è subordinata al possesso di determinati requisiti generali, morali, professionali e finanziari.

Il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. "Direttiva Servizi") è entrato in vigore l'08.05.2010 disciplinando all'art. 76 l'attività di spedizioniere.

Tale articolo ha previsto:

  • la soppressione dell'Elenco interprovinciale degli spedizionieri,
  • la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l'avvio dell'attività alla competente Camera di Commercio corredata delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti,
  • l'iscrizione nel Registro Imprese, previa verifica del possesso dei requisiti, dei dati della impresa, e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa,
  • che i richiami all'elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel R.I. (registro delle imprese) o nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).

Con D.M. 26.10.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre definito:

  1. il passaggio al Registro Imprese ed al REA dei soggetti già iscritti al precedente Elenco
  2. le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese/REA delle imprese che intendono iniziare "ex novo" le predette attività.

NOTA BENE La soppressione dell'Elenco interprovinciale degli spedizionieri e le nuove procedure non fanno venir meno i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa di settore.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai titolari di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società nonché dagli eventuali preposti.

Requisiti

Per poter svolgere l'attività di spedizioniere i titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di società e gli eventuali preposti devono possedere i sotto elencati requisiti e presentare tramite l'applicazione Comunicastarweb o altro software compatibile, una pratica telematica di inizio attività allegando i modelli ministeriali "SPEDIZIONIERI" acclusi al D.M. 26.10.2011, come da indicazioni tecniche presenti nella seguente guida: "Guida per le pratiche telematiche"
link: https://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF

N.B.

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dai titolari di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società nonché dagli eventuali preposti (art. 3 comma 2 del D.m. 26.10.2011).

I soli requisiti morali, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.m. 26.10.2011, devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (normativa antimafia) nonché da tutti i soggetti richiamati dall'articolo 7 della legge n. 1442/1941 (presidente, consigliere delegato o, comunque, persone cui e' conferita la firma sociale; per le società in accomandita i soci accomandatari; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società cooperative e loro consorzi, il presidente o il direttore).

 

Requisiti morali di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della Legge 14 novembre 1941, n. 1442 :

  • non aver subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e della L. n. 646/1982.

Requisiti professionali di cui all'articolo 6, comma 4 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442 :

(è necessario possedere solo uno dei seguenti requisiti)

  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
  • aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della SCIA all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione (da valutare le cariche ricoperte all'interno di un'impresa con attività di spedizioniere doganale e la qualità di Dirigente, Quadro, Impiegato di primo livello, Impiegato di secondo livello con CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni).

Requisiti di adeguata capacità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442:

L'impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria pari almeno a 100.000 euro.

Per le imprese individuali e le società cooperative la capacità finanziaria deve essere comprovata:

(è necessario possedere solo uno dei seguenti requisiti)

  1. dal possesso di immobili non gravati da ipoteche;
  2. da un deposito vincolato in denaro o titoli;
  3. da fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria).

Per le società per azioni la capacità finanziaria deve essere comprovata dall'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 euro.

Per le società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e società in nome collettivo la capacità finanziaria deve essere comprovata:

  1. dall'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 euro;
  2. se il capitale sociale sottoscritto e versato è inferiore a 100.000 euro, lo stesso deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria).

Deposito cauzionale

Per l'esercizio dell'attività di spedizioniere è necessario avere effettuato il deposito cauzionale di € 258,23 alla Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
In caso di cessazione dell'attività l'impresa deve chiedere al Registro delle imprese lo svincolo della cauzione, compilando l'apposito riquadro del Modello Spedizionieri.

Titolo di studio o esperienza professionale svolta all'estero

La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero o di esperienza professionale svolta all'estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni presenti sul sito al seguente link: Servizi e professioni.

Pratica Telematica di Inizio Attività - Documentazione da produrre

L'impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve presentare, utilizzando la piattaforma “DIRE” o altro software compatibile, una pratica telematica di inizio attività al Registro delle Imprese del luogo dove intende svolgere l'attività, allegando:

 

  • Modello SPEDIZIONIERI (in formato XML e PDF/A)compilabile direttamente dal TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE nella piattaforma Dire (Direttiva Servizi – Modello attività) o programmi compatibili nelle Sezioni: ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA, REQUISITI. I files devono essere firmati dal Titolare/Legale rappresentante digitalmente o autografamente (se non in possesso di firma digitale).
  • Modello Intercalare REQUISITI (in formato XML e PDF/A)compilabile direttamente nella piattaforma Dire (Direttiva Servizi – Modello Intercalare Requisiti) solo in caso di dimostrazione dei requisiti abilitativi da parte degli ulteriori legali rappresentanti di società successivi al primo e da ogni altro soggetto che svolge a qualsiasi titolo l’attività per conto dell’impresa. I files devono essere firmati digitalmente o autografamente (se non in possesso di firma digitale) da ciascun soggetto dichiarante.
  • Modello Dichiarazione antimafia
  • Copia del deposito cauzionale di € 258,23da effettuarsi alla Tesoreria Provinciale di Stato (per la costituzione del deposito è necessario rivolgersi alla Ragioneria Territoriale - Riviera S. Margherita, 60 – Treviso) a favore della Camera di Commercio di Treviso –Belluno
  • Copia della fideiussione bancaria o assicurativaper la sussistenza dei requisiti di CAPACITA' FINANZIARIA (nel caso la società non abbia il capitale sociale interamente versato e sottoscritto di € 100.000)
  • Copia documento d’identità del titolare/legale/i rappresentante/i in caso di firme autografe
  • Eventuale documentazione a comprova del requisito professionale *

Si precisa che la data di inizio dell’attività deve essere contestuale all'invio della pratica telematica, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche.

*Al fine di accertare i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, in caso di esperienza lavorativa maturata in qualità di dipendente qualificato, è necessario trasmettere prima dell’invio della pratica telematica, idonea documentazione (p.e. copia del contratto di assunzione ed almeno due buste paga) all’Ufficio Abilitazioni tramite e-mail  abilitazioni@tb.camcom.it

Per la corretta compilazione della pratica telematica accedere a DIRE

 

NOTA BENE

Anche in caso di utilizzo di programmi diversi da DIRE deve essere compilata la specifica modulistica Ministeriale (Allegato A – Modello Spedizionieri e Allegato B – Modello Intercalare REQUISITI), in formato XML E PDF/A compilabile telematicamente all’interno dell’applicativo utilizzato.

Detti modelli dovranno essere allegati alla pratica telematica sottoscritti digitalmente dal/i soggetto/i interessato/i e dall'intermediario oppure sottoscritti con firma autografa dal/i soggetto/i interessato/i e digitalmente dall'intermediario, in quest’ultimo caso sarà necessario scansionare la suddetta modulistica.

Al Modello Spedizionieri dovrà essere attribuito il codice documento C38
Al Modello Intercalare REQUISITI dovrà essere attribuito il codice documento C39

Per la corretta compilazione delle pratiche telematiche consultare le schede  “SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese” (sezione Attività regolamentate) 

Modulistica

Dichiarazione disposizioni antimafia

Provvedimenti Sanzionatori

L'art. 11 della L. 1442/1941 prevede possano essere inflitte le seguenti sanzioni:

  1. la censura;
  2. pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda;
  3. la sospensione per un periodo non superiore a sei mesi;
  4. la radiazione (attuale inibizione perpetua).

L'art. 21 della L. 1442/1941 prevede che chiunque intraprenda l'attività di spedizioniere in assenza dei requisiti richiesti o continui l'esercizio dopo essere stato sottoposto a provvedimento di inibizione perpetua è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.
Prevede inoltre che chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione dell'attività, sia punito con la sanzione amministrativa da € 10 a € 516,46 (lire 1.000.000).

Normativa di riferimento

Articolo 1737 del codice civile
Legge 1442/1941
Legge 1138/1949
D.P.R. 558/1999 - art. 11
Nota MICA prot. n. 506932 del 13 luglio 2000
D.Lgs. 59/2010 - art. 76
D.M. 26 ottobre 2011 - Spedizionieri
Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012
D.Lgs. 147/2012 - art. 14
D.Lgs. 147/2012 - art. 20 - lettera d)
D.M. 23 aprile 2013
Nota MSE prot. n. 120333 del 16 luglio 2013
Nota MSE prot. n. 152068 del 19 settembre 2013
Circolare MSE n. 3662/C del 10 ottobre 2013
Nota MSE prot. n. 3171 del 14 gennaio 2015

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