Se la PEC non funziona, deposito telematico
Dal 1° giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avviene unicamente mediante posta elettronica certificata P.E.C..
La notifica della cartella di pagamento (denominata "atto") è eseguita all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI_PEC), tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico e dà comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: a seguito di queste due azioni la notifica della cartella di intende perfezionata.
Si tratta di un sito internet, dove è possibile accedere alla consultazione degli atti di cui si è destinatari, in qualifica di Professionista o Rappresentante Legale di Impresa, autenticandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Il portale è suddiviso in due sezioni con diversi contenuti e diverse modalità di accesso:
Il contribuente può scaricare il documento esattoriale, depositato dall'Agente di Riscossione, in formato criptato e recuperare il PIN mediante il quale decifrare il contenuto della cartella esattoriale, al fine di renderla leggibile.
Dall'Area Riservata del portale, utilizzando la propria CNS o lo SPID, il contribuente può scaricare il documento esattoriale, depositato dall'Agente di Riscossione, in formato criptato e recuperare il PIN (sempre all'interno dell'Area Riservata) mediante il quale decifrare il contenuto della cartella esattoriale, al fine di renderla leggibile.
Il PIN (password), in alternativa, può essere:
Il deposito degli atti fino al 30 giugno 2017 | Il deposito degli atti dal 1° luglio 2017 |
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Fino a tale data, la legge assegnava la competenza alla Camera di Commercio competente per territorio. Il sistema camerale ha messo a disposizione dei contribuenti il portale Atti Depositati. Qui si trovano tutti gli atti depositati fino al 30 giugno 2017, e consultabili per 6 mesi (quindi fino al 31 dicembre 2017) La norma prevede infatti che l'atto sia:
Il portale resterà quindi visibile nel sito camerale fino al 31 dicembre 2017. Attenzione: la Camera di Commercio non ha accesso agli atti depositati, pertanto non può rilasciare copia degli stessi, che possono essere scaricati e visualizzati solo dal diretto interessato accendendo all'Area Riservata del portale. |
La legge (art.7 quater D.L. n.193 del 22 ottobre 2016) ha attribuito direttamente ad InfoCamere - e non più alle Camere di Commercio come stabiliva la precedente normativa - l'onere di assicurare la pubblicazione delle informazioni di deposito sul proprio sito informatico degli avvisi e degli altri atti che non è stato possibile notificare via PEC. Infocamere mette a disposizione dei contribuenti il nuovo portale Atti Depositati. |
Il contribuente in possesso della nuova Tessera Sanitaria TS, dotata di microchip, può far attivare gratuitamente la funzione CNS presso l'Ufficio Anagrafe Assistibili del Distretto Sanitario di appartenenza (documenti da presentare: Tessera sanitaria e documento di identità valido).
In alternativa, è possibile ottenere la CNS presso l'Ente camerale tramite l'Ufficio Servizi Digitali alle Imprese.
È necessario verificare che:
Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia)
*** (Notizia pubblicata il 03/06/2016) ***
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